Iter d'approvazione
Dato che l’iter d’approvazione del Piano, può richiedere un lungo lasso di tempo prima di giungere al termine, è stato necessario introdurre delle misure per salvaguardare il P.P. a fronte di richieste di trasformazione del territorio in contrasto col Piano. Le misure di salvaguardia stabiliscono che una volta adottato il nuovo Piano, il sindaco deve sospendere qualsiasi richiesta di “permesso di costruire” non conforme alle direttive date dal P.P. La sospensione delle attività edilizie può durare al massimo 5 anni, tempo entro cui, in cui deve concludersi il processo di approvazione definitivo del Piano.
Le Fasi dell’iter
Il P.P. è approvato dalla Regione, mediante Decreto entro centottanta giorni dalla trasmissione.L’approvazione del P.P. equivale a dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste. Con il decreto di approvazione è stabilito anche il tempo di attuazione del piano (massimo dieci anni) ed i termini entro cui devono essere compiute le eventuali espropriazioni. I piani particolareggiati nei quali siano compresi beni di interesse storico o artistico soggetti a tutela, o vincoli sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza che deve rendere il suo parere entro novanta giorni dal ricevimento del piano.
Il P.P. può essere impugnato sia in via amministrativa, mediante ricorso al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica ai proprietari degli immobili vincolati, sia in via straordinaria, mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, qualora siano stati lesi interessi legittimi, concreti ed attuali. L’impugnazione del piano non può riguardare le scelte tecnico-urbanistiche che presidiano alla progettazione del piano.